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IMU -
Entra in vigore la nuova I.m.u. e sostituisce la vecchia i.c.i. sugli immobili.
Soggetti passivi i.m.u.
I soggetti passivi della nuova i.m.u. sono:
• i proprietari
• i titolari di diritti reali di godimento sugli stessi beni oggetto dell'imposta
• coloro che utilizzano i beni oggetto di imposta sulla base di contratti di leasing
• i concessionari di beni demaniali
• l'usufruttuario, nel caso di presenza di nudo proprietario e usufruttuario.
Oggetto della nuova i.m.u.
La nuova i.m.u. si paga su:
• fabbricati (compresa l'abitazione principale)
• aree fabbricabili
• terreni agricoli
La base imponibile dell'i.m.u.
Il valore imponibile dell'imposta si calcola nei seguenti modi:
• per i terreni e i fabbricati si fa esclusivo riferimento al valore catastale del bene
• per le aree fabbricabili si fa riferimento al valore di mercato al primo gennaio di ciascun anno.
La novità consiste nei nuovi coefficienti moltiplicatori delle rendite catastali; infatti, la nuova disciplina dell' i.m.u., ai fini del calcolo dell'imponibile relativo al 2012, prevede di rivalutare la rendita catastale del 5% e poi moltiplicare il risultato ottenuto per una serie di coefficienti che variano in base al bene; nello specifico avremo:
Attenzione: poichè la nuova i.m.u. assorbe l' irpef sui redditi fondiari degli immobili non concessi in locazione, per conoscere la differenza reale tra nuova i.m.u. e la vecchia i.c.i. occorre calcolare anche le relative irpef e addizionali locali risparmiate.
Termini di pagamento della nuova i.m.u.
Il pagamento dell' i.m.u. avverrà, come per la vecchia i.c.i., in due rate, ovvero la prima il 16 Giugno e la seconda il 16 Dicembre, con la possibilità, naturalmente, di pagare l'intero importo direttamente con la prima rata di Giugno.
Come per la vecchia i.c.i., l' i.m.u. è dovuta in proporzione al periodo di possesso nel corso dell'anno, per cui andranno rapportati i mesi di possesso effettivi. Nel caso in cui il possesso si protrae per almeno 15 giorni in un mese, sarà necessario considerare l'intero mese.
Potere dei Comuni nel variare l'aliquota di riferimento.
Come sappiamo, è concesso ai Comuni di variare, entro certi limiti, le aliquote di riferimento della nuova i.m.u. In particolare abbiamo che:
per la prima casa, l'aliquota è del 0.4% (ovvero 4 x mille) e può essere variata, in più o in meno, del 0.2% (ovvero del 2 x mille)
per la seconda casa, l'aliquota è quella di base del 0.76% (ovvero il 7.6 x mille) e può essere variata, in aumento o in diminuzione, del 0.3% (ovvero del 3 x mille) avendo un minimo dello 0.46% (ovvero 4.6 x mille) e un massimo dello 1.06% (ovvero 10.6 x mille)
per i fabbricati rurali strumentali abbiamo una aliquota del 0.2% (ovvero del 2 x mille) e può essere abbassata soltanto del 0.1% (ovvero del 1 x mille)
Le detrazioni di imposta previste.
Per l'abitazione principale è prevista una detrazione di imposta di 200 euro, che può arrivare fino al massimo di 400 euro in presenza di più figli al di sotto dei 26 anni, per i quali è prevista una detrazione aggiuntiva di euro 50. Quindi, con quattro figli con età inferiore ai 26 anni si raggiunge il tetto massimo di detrazione dei 400 euro previsti (200 euro + 50 euro per ogni figlio fino al tetto dei 400 euro previsti). L'eventuale quinto figlio non da luogo a nessuna ulteriore detrazione.
In presenza di più proprietari, la detrazione si suddivide per capi e non per quote di possesso. Se, per esempio, vi sono due comproprietari, il primo al 20% e il secondo all'80%, la detrazione spetterà comunque al 50% ciascuno.
I Comuni, infine, hanno la possibilità di elevare la detrazione fino a concorrenza dell'imposta, in modo da esentare del tutto il pagamento della nuova i.m.u. per l'abitazione principale.
Come si paga la nuova i.m.u.?
La nuova i.m.u. si paga esclusivamente con il modello f24; le modalità di pagamento saranno stabilite con apposito provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate (articolo 13, comma 12, DL 201/2011).
Sanzioni
Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzione, gli interessi e il contenzioso si applicheranno le stesse norme previste oggi per l' i.c.i..
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NORMATIVA I.C.I.
Il presupposto dell'I.C.I. è il possesso di:
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situati sul territorio dello Stato italiano, indipendentemente dall'uso cui essi sono destinati.
I soggetti passivi dell'I.C.I. sono:
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usufrutto
uso
abitazione
enfiteusi
superficie
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L'imposta deve essere versata al Comune in cui è situato l'immobile.
Nel caso di un soggetto che possiede (o altro diritto reale) più immobili deve essere effettuato un versamento per ogni Comune in cui sono situati gli immobili.
Nel caso di contitolarità dell'immobile ciascun contitolare è obbligato ad effettuare il versamento limitatamente alla sua quota di possesso.
NOVITA'
2008
Abolita l'Ici sull'abitazione principale
21 maggio 2008 -
Novità fiscali sulla casa con la Finanziaria 2008
(legge n. 244 del 24 Dicembre 2007, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007, supplemento ordinario n. 285)
A parte l'ulteriore detrazione fissata nella misura dell'1,33 per mille, viene data la facoltà ai Comuni, a partire dall'anno d'imposta 2009, di fissare temporaneamente un'aliquota agevolata inferiore a quella base del 4 per mille, per le unità abitative oggetto di interventi per la produzione di energia elettrica o termica a fonte rinnovabile. Cioè, l'aliquota agevolata viene fissata nella durata di 3 anni per gli impianti solari e di 5 anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili (articolo 1, comma 6, della legge finanziaria n. 244 del 2007).
La legge Finanziaria varata a fine 2007 ha apportato modifiche alla legge istitutiva dell'Ici, l'Imposta comunale sugli immobili. Questi sono i commi che vanno ad aggiungersi al testo originario della Legge (testo completo della legge n. 504 del 1992, testo con i soli riferimenti Ici della legge 504/1992).
Articolo 1 della Finanziaria 2008.
Comma 5
All’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-
2-
Per l'individuazione della base imponibile e per il calcolo dell'ulteriore detrazione dell'1,33 per mille, si consiglia di leggere la Risoluzione n. 11/DF del 10 aprile 2008.
Comma 6
All’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-
Articolo 2 della Finanziaria 2008.
Comma 4
4. Non è ammessa la restituzione di somme eventualmente versate a titolo di imposta comunale sugli immobili ai comuni, per periodi di imposta precedenti al 2008, dai soggetti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera i) del comma 3-
2007
L. 296/2006
Scadenze: le scadenze per il versamento dell'imposta sono il 16 giugno e il 16 dicembre (anzichè il 30 giugno e il 20 dicembre); per l'anno 2007, poichè le nuove scadenze cadono in giorni festivi e prefestivi le scadenze sono il 18 giugno e il 17 dicembre).
Versamento: il versamento può essere effettuato con il modello F24 ed è possibile utilizzare crediti d'imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi per la compensazione dell'ICI.
Dichiarazione: a decorrere dall'anno 2007 è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, ma solo a partire dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell'Agenzia del Territorio.
Mod.730/Unico: nelle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2007, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile deve essere indicato l'importo dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno precedente.
2006
L. 266/2005
La Finanziaria 2006 stabilisce in sostanza l'esenzione ICI per gli immobili posseduti da enti non commerciali in cui si svolgono attività commerciali.
2005
L. 311/04 Articolo 1
67. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità d'imposta 2000 e successive.
L. 311/04 Articolo 1
540. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-
2004
L. 350/03 Articolo 2
33. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2003, sono prorogati al 31 dicembre 2004, limitatamente alle annualità di imposta 1999 e successive.
2003
L. 289/02 Art.31 comma 16
In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2002, sono prorogati al 31 dicembre 2003, limitatamente alle annualità d'imposta 1998 e successive.
L. 289/02 Art.31 comma 20
I comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente.
2002
A partire dall'anno 2002 è stato introdotta in via sperimentale -
Al fine di adeguare la disponibilità dei codici tributo necessari, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
3901 – denominato: Imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'abitazione principale;
3902 – denominato: Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i terreni agricoli;
3903 – denominato: Imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili;
3904 – denominato: Imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati;
3905 – denominato: Imposta comunale sugli immobili (ICI) credito ICI.
Per il versamento deve essere utilizzato il modello F24-
2001
La novità dell'I.C.I. introdotta a partire dall'anno d'imposta 2001 consiste nella diversa ripartizione dei versamenti dell'imposta nel caso in cui il contribuente sceglie di effettuare il pagamento in due rate (acconto e saldo).
Mentre fino all'anno d'imposta 2000 si dovevano effettuare i due versamenti così ripartiti:
2000 Acconto 90% dell'imposta dovuta per i primi sei mesi dell'anno 45% dell'imposta dovuta per l'intero anno
Saldo la restante parte 55% dell'imposta dovuta per l'intero anno
A partire dall'anno d'imposta 2001 si dovranno effettuare i due versamenti ripartiti nel seguente modo:
2001 Acconto 100% dell'imposta dovuta per i primi sei mesi dell'anno 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno
Saldo la restante parte 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno.
IL CALCOLO
1. FABBRICATI
Per il calcolo dell'I.C.I. è necessario conoscere gli elementi essenziali per la determinazione dell'imposta relativi al fabbricato:
o Rendita catastale dell'immobile
o relativo all'immobile
o Aliquota deliberata dal Comune in cui è situato l'immobile
N.B.: La rendita e il coefficiente si possono desumere dal certificato catastale dell'immobile; l'aliquota si può chiedere al Comune in cui è sito l'immobile.
Una volta certi dei dati il calcolo si effettua nel seguente modo:
4. RENDITA x 105/100 = RENDITA RIVALUTATA ( Legge n.662/96 )
5. RENDITA RIVALUTATA x = IMPONIBILE
6. IMPONIBILE x ALIQUOTA* = IMPOSTA LORDA COMPLESSIVA
7. IMPOSTA LORDA COMPLESSIVA x PERCENTUALE DI POSSESSO =
IMPOSTA LORDA
8. IMPOSTA LORDA -
NETTA DA VERSARE
N.B.: La deduzione per l'abitazione principale spetta in parti uguali a ciascuno dei contitolari dell'immobile.
* L'aliquota è diversa se trattasi di abitazione principale o meno (è necessario rivolgersi al Comune per conoscere le aliquote in vigore )
**L'ammontare della detrazione per l'abitazione principale è fissato da ciascun Comune
AREE FABBRICABILI
Calcolo:
0. IMPONIBILE x ALIQUOTA = IMPOSTA DA VERSARE
L' IMPONIBILE per quanto riguarda le Aree Fabbricabili è costituito dal valore venale in commercio al 1° gennaio dell'anno per cui è dovuta l'imposta. Per la determinazione del valore venale bisogna tener conto dei seguenti elementi:
§ la zona territoriale di ubicazione dell'immobile
§ l'indice di edificabilità
§ la destinazione d'uso
§ i prezzi medi di mercato relativi ad aree simili
In caso di aree in cui siano in corso opere di costruzione, di demolizione o di recupero, la base imponibile per la determinazione dell'imposta è il solo valore venale dell'area senza considerare il valore del fabbricato oggetto di suddette opere.
TERRENI AGRICOLI
Calcolo:
0. REDDITO DOMINICALE x 75 = IMPONIBILE
1. IMPONIBILE x 125/100 = IMPONIBILE RIVALUTATO
2. IMPONIBILE RIVALUTATO -
3. IMPONIBILE AGEVOLATO x ALIQUOTA = IMPOSTA COMPLESSIVA
4. IMPOSTA COMPLESSIVA x PERCENTUALE DI POSSESSO = IMPOSTA DA
VERSARE
FABBRICATI NON ISCRITTI AL CATASTO
o Posseduti da PRIVATI
1. RENDITA PRESUNTA x 105/100 = RENDITA PRESUNTA
RIVALUTATA ( Legge n.662/96 )
2. RENDITA PRESUNTA RIVALUTATA x = IMPONIBILE
3. IMPONIBILE x ALIQUOTA = IMPOSTA LORDA COMPLESSIVA
4. IMPOSTA LORDA COMPLESSIVA x PERCENTUALE DI POSSESSO =
IMPOSTA DA VERSARE
o Posseduti da IMPRESE
1. IMPONIBILE x ALIQUOTA = IMPOSTA DA VERSARE
L' IMPONIBILE è dato dal costo di acquisizione del bene + costi incrementativi (risultanti dalle scritture contabili), attualizzati con l'applicazione di coefficienti stabiliti con D.M.
ESENZIONI
Godono dell'esenzione totale dell'I.C.I. le seguenti categorie di immobili:
· gli immobili destinati esclusivamente ai compiti istituzionali posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni, dai consorzi tra gli enti pubblici, dalle comunità montane, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche autonome, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
· gli immobili classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (immobili aventi una destinazione particolare);
· i fabbricati con destinazione usi culturali come musei, biblioteche, cineteche, ecc. aperti al pubblico;
· i fabbricati destinati all'esercizio del culto e le loro pertinenze;
· i fabbricati di proprietà della Santa Sede;
· i fabbricati di proprietà degli Stati esteri e di organizzazioni internazionali;
· i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili che sono stati recuperati per essere destinati ad attività assistenziali;
· i terreni agricoli ricadenti in aree montane e collinari se utilizzati mediante interventi volti al riordino agrario e fondiario;
· gli immobili utilizzati da enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.
Le esenzioni spettano per i periodi durante i quali sussistono i presupposti per godere delle stesse.
DETRAZIONI
La detrazione dall'imposta è prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, dove per abitazione principale si intende la dimora abituale del contribuente.
L'ammontare della detrazione per abitazione principale può variare da € 103,29 (L.200.000) a € 258,23 (L. 500.000) annue ed è stabilita annualmente dal Comune, e va rapportato ai mesi durante i quali si verifica la condizione suddetta.
Per poter usufruire di tale detrazione è necessario che il soggetto passivo dell'imposta coincida con il soggetto che dimora abitualmente nell'immobile, per cui un soggetto passivo può beneficiare della detrazione relativamente ad un solo immobile.
In caso di contitolarità se per ognuno dei contitolari l'immobile costituisce abitazione principale la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali.
AGEVOLAZIONI
E' prevista un'agevolazione sull'imposta dovuta per i terreni agricoli se questi sono condotti direttamente da imprenditori agricoli e coltivatori diretti e l'attività svolta su di essi costituisce attività principale.
L'agevolazione consiste nell'abbattimento della base imponibile di € 25.822,84 (L. 50.000.000) per cui per il calcolo dell'imposta si procede nel modo seguente:
fino a € 25.822,84 (L. 50.000.000) imposta non dovuta
tra € 25.822,84 (L. 50.000.000) e € 61.974,83 (L. 120.000.000) imposta ridotta del 70 %
tra € 61.974,83 (L. 120.000.000) e € 103.291,38 (L. 200.000.000) imposta ridotta del 50 %
tra € 103.291,38 (L. 200.000.000) e € 129.114,22 (L. 250.000.000) imposta ridotta del 25 %
oltre € 129.114,22 (L. 250.000.000) imposta normale
Tuttavia è necessario, per usufruire dell'agevolazione, che il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo sia iscritto negli appositi elenchi comunali e sia soggetto all'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
VERSAMENTO
Quando
Il versamento dell'I.C.I. può essere effettuato nei seguenti modi:
· Unica rata Entro il 16 giugno
· Acconto Entro il 16 giugno
Saldo Entro il 16 dicembre
Dove
Il versamento può essere effettuato:
· presso gli uffici postali e bancari
· presso gli sportelli dei concessionari
· preso le aziende i credito convenzionate con i concessionari
Fatta salva l'adozione di apposita norma regolamentare, l'importo minimo da pagare è pari a €. 12,00. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera l'importo minimo, esso va versato
VARIAZIONI
Attenzione: le seguenti disposizioni rimangono valide fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell'Agenzia del Territorio.
Se durante l'anno precedente si sono verificate delle variazioni sugli immobili va presentata la Dichiarazione I.C.I.*, su apposito modulo, al Comune competente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Le variazioni rilevanti ai fini della presentazione della Dichiarazione I.C.I. sono le seguenti:
· Acquisto o Cessione (a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie o enfiteusi) di:
o fabbricati
o aree fabbricabili
o terreni agricoli
· trasferimenti, costituzione o estinzione dei diritti reali di usufrutto. uso o abitazione;
· acquisto o perdita del diritto di esenzione dall'I.C.I.;
· mutamento delle caratteristiche dell'immobile, quali la destinazione d'uso, il cambio della rendita catastale per modifiche strutturali dello stesso, ecc.;
· modifica del valore venale delle aree fabbricabili.
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* Il comune può eliminare le operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati, con conseguente soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia, ed introduzione dell'obbligo della comunicazione, da parte del contribuente al comune competente, entro un termine prestabilito dal comune stesso, degli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata
VIOLAZIONI
Queste le nuove ammende dal 2009 previste in caso di ravvedimento operoso sui tributi ICI:
* Sanzione del 2,50% in caso di ravvedimento entro i 30 giorni dalla scadenza ordinaria;
* Sanzione del 3,00 % in caso di ravvedimento successivo i 30 giorni ma entro un anno dalla scadenza ordinaria;
* Pagamento degli interessi legali sui tributi non pagati per il periodo di tempo che va dal termine di scadenza dei tributi oggetto del ravvedimento sino al ravvedimento operoso.
Anche per l'ICI tutti i contribuenti hanno diritto di far ricorso al ravvedimento operoso a patto che non siano stati notificati controlli fiscali da parte degli organi preposti.
Analizziamo insieme i singoli casi di ravvedimento ICI:
Omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'imposta con ritardo non superiore a 30 giorni
(articolo 13, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 472/97)
Infrazione
omesso, tardivo o carente
versamento dell'acconto 2009
* imposta o differenza d'imposta;
* sanzione del 2,50% sull'ammontare dell'imposta, dopo l'entrata in vigore del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009 (in precedenza era del 3,75%);
* interessi moratori sull'imposta
al tasso legale del 3% dal 1.1.2008.
16 luglio 2009
omesso, tardivo o carente
versamento del saldo 2009
15 gennaio 2010
Omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'imposta con ritardo superiore a 30 giorni
(articolo 13, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 472/97)
Infrazione
omesso, tardivo o carente
versamento dell'acconto
e/o del saldo 2009
ravvedimento
* imposta o differenza d'imposta;
* sanzione del 3% sull'ammontare dell'imposta;
* interessi moratori sull'imposta
al tasso legale del 3% dal 1.1.2008.
scadenza
30 giugno 2010,
oppure 31 luglio 2010
se il contribuente trasmette
la dichiarazione dei redditi
in via telematica
Presentazione della dichiarazione rettificativa di precedente denuncia
(articolo 13, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 472/97)
Anno 2009
Presentazione
della dichiarazione rettificativa
Anno 2008
Presentazione
della dichiarazione infedele
Anno 2007
Modificazioni che hanno comportato
la presentazione della dichiarazione ICI
e un minor versamento di imposta
Ravvedimento:
* maggiore imposta dovuta;
* sanzione del 3% sulla maggiore imposta dovuta;
* interessi sull'imposta al tasso legale del 3% dal 1.1.2008.
DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 504
Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421
(S.O. n. 137 alla G.U. 30 dicembre 1992, n. 305)
Art. 1 -
1. A decorrere dall'anno 1993 è istituita l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
Art. 2 -
1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1:
a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-
c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
(1) I comuni possono stabilire ulteriori condizioni, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'art. 58 del D.Lgs. n.446/97 e del loro nucleo familiare (art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).
Art. 3 -
1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
(*) Articolo sostituito dall'art. 58, comma 1, lettera a), D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
Art. 4 -
1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune per gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'articolo precedente quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1º gennaio dell'anno cui l'imposta 'si riferisce.
Art. 5 -
1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1º gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (1).
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-
2008 1,04 -
2007 1,07 -
2006 1,10 -
2005 1,13 -
2004 1,20 -
2003 1,24 -
2002 1,28 -
2001 1,31 -
2000 1,36 -
I coefficienti sono aggiornati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del l9 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo (2).
4. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonché, per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.
5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1º gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
7. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1º gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.
(1) Comma modificato dall'art. 58, comma 1, lettera b), D. Lgs. l5 dicembre 1997. n. 446.
(2) Periodo aggiunto dall'art. 58, comma 1, lettera b), D. Lgs. l5 dicembre l997. n. 446.
Art. 6 -
1. L'aliquota è stabilita dal comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo (1). Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 2 del decreto legge 2 marzo 1989 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.
2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel comune di cui all'articolo 4.
4. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.
(*) Articolo sostituito dall'art. 3, comma 53, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(1) In proposito l'art. 3, comma 54, della Legge n. 662/96, così dispone: "Per l'anno 1997, la delibera di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre l992, n. 504 come sostituito dal comma 53, deve essere adottata entro il 15 aprile 1997".
Art. 7 -
1. Sono esenti dall'imposta:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali (1);
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222 (2).
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
(1) L'esenzione può essere estesa anche agli immobili non destinati ai compiti istituzionali (art. 52, comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).
(2) I comuni possono stabilire che l'esenzione concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore (art. 59,comma 1, lettera c) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).
Art. 8 -
1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio l968 n. I5, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L'aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione: se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
3. A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
(*) Articolo sostituito dall'art. 3, comma 55 della Legge 23 dicembre l996. n. 662.
(1) Periodo aggiunto dall'art. 3. comma 1 del D.L. 11 marzo 1997, n. 50 conv. dalla Legge 9 maggio 1997, n. 122. In base all'art. 58, comma 3, D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione di cui al presente comma può essere stabilita in misura superiore a lire 500.000 e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente. Le deliberazioni comunali concernenti la determinazione dell'aliquota sono pubblicate per estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 9 -
1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50 milioni e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino a 120 milioni di lire;
b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 120 milioni di lire e fino a 200 milioni di lire;
c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200 milioni di lire e fino a 250 milioni di lire.
2. Agli effetti di cui al comma 1 si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso. Resta fermo quanto disposto nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 4.
(*) Agli effetti dell'applicazione del presente articolo si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo (art. 58, comma 2. D. Lgs. 15 dicembre l997, n. 446).
Art. 10 -
1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 3 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, nel mese di giugno, pari al 90 per cento dell'imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semestre e la seconda, dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. I predetti soggetti possono, tuttavia, versare in unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata, l'imposta dovuta per l'anno in corso.
3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune di cui all'articolo 4 ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore, al fine di agevolare il pagamento, il concessionario invia, per gli anni successivi al 1993, ai contribuenti moduli prestampati per il versamento. La commissione spettante al concessionario è a carico del comune impositore ed è stabilita nella misura dell'uno per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 3.500 ed un massimo di lire 100.000 per ogni versamento effettuato dal contribuente.
4. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 7, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio; tutti gli immobili il cui possesso è iniziato antecedentemente al 1° gennaio 1993 devono essere dichiarati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1992. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta, in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2 del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli della dichiarazione anche congiunta o relativa ai beni indicati nell'articolo 1117, n. 2 del codice civile, e sono determinati i dati e gli elementi che essa deve contenere, i documenti che devono essere eventualmente allegati e le modalità di presentazione, anche su supporti magnetici nonché le procedure per la trasmissione ai comuni ed agli uffici dell'Amministrazione finanziaria degli elementi necessari per la liquidazione ed accertamento dell'imposta; per l'anno 1993 la dichiarazione deve essere inviata ai comuni tramite gli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli per il versamento al concessionario e sono stabilite le modalità di registrazione, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo del Ministero delle finanze. Al fine di consentire la formazione di anagrafi dei contribuenti, anche mediante l'incrocio con i dati relativi agli immobili assoggettati alla tassa smaltimento rifiuti con decreto del Ministro delle finanze viene previsto l'obbligo per il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari di organizzare, d'intesa con la predetta associazione, i relativi servizi operativi per la realizzazione delle suddette anagrafi, prevedendosi un contributo a carico dei concessionari pari al 5 per cento delle commissioni riscosse ai sensi del comma 3. I predetti decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione.
(*) In forza dell'art. 52, comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 i comuni possono stabilire modalità diverse di effettuazione del versamento dell'imposta in autotassazione, prevedendo il pagamento diretto in favore del Comune aggiuntivamente rispetto a quello tramite il concessionario, oppure stabilendo che l'imposta deve essere corrisposta dal contribuente sul conto corrente postale del Comune o presso gli sportelli del tesoriere comunale.
Se sono state adottate norme regolamentari di cui all'art. 59, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nel territorio del Comune non operano, per gli anni di vigenza del regolamento, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5, primo periodo.
Art. 11 -
1. Il comune controlla le dichiarazioni e le denunce presentate ai sensi dell'articolo 10, verifica i versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Il comune emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti; avviso deve essere notificato con le modalità indicate nel comma 2 al contribuente entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Se la dichiarazione è relativa ai fabbricati indicati nel comma 4 dell'articolo 5, il comune trasmette copia della dichiarazione all'ufficio tecnico erariale competente il quale, entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente e al comune; entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione, il comune provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni, maggiorata degli interessi nella misura indicata nel comma 5 dell'articolo 14, ovvero, dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi computati nella predetta misura; se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento.
2. Il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Nel caso di omessa presentazione, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
4. Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.
5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, saranno stabiliti termini e modalità per l'interscambio tra comuni e sistema informativo del Ministero delle finanze di dati e notizie.
6. Il Ministero delle finanze effettua presso i comuni verifiche sulla gestione dell'imposta e sulla utilizzazione degli elementi forniti dal predetto sistema informativo.
(*) Se sono state adottate norme regolamentari di cui all'art. 59, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nel territorio del Comune non operano, per gli anni di vigenza del regolamento, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
Art. 12 -
1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate nel comma 3 dell'articolo 10, entro il termine di 90 giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
Art. 13 -
1. Il contribuente può richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura indicata nel comma 5 dell'articolo 14 (1).
2. Le somme liquidate dal comune ai sensi del comma 1 possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.
(1) Comma modificato dall'art. 58. comma 1, lettera c), D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
Art. 14 -
1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta (1).
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto (2).
(*) Articolo così sostituito dall'art. 14, D. Lgs. n. 473/97 a decorrere dal 1º aprile I998.
(1) Se sono state adottate norme regolamentari di cui all'art. 59, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nel territorio del Comune non operano, per gli anni di vigenza del regolamento, le disposizioni di cui al presente comma 2.
(2) Dal 1° gennaio 1999 l'interesse legale è stato fissato al 2,5 per cento in ragione d'anno (D.M. Tesoro 10 dicembre 1998).
Art. 15 -
1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 e successive modificazioni, intendendosi sostituito all'ufficio tributario il comune nei cui confronti il ricorso è proposto.
Art. 16 -
1. In caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennità
di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti (1).
2. In caso di espropriazione per pubblica utilità , oltre all'indennità , è dovuta una eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato o dal suo dante causa per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base della indennità . La maggiorazione, unitamente agli interessi legali sulla stessa calcolati, è a carico dell'espropriante.
(1) Se sono state adottate norme regolamentari di cui all'art. 59, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nel territorio del Comune non operano, per gli anni di vigenza del regolamento, le disposizioni di cui al presente comma 1.
Art. 17 -
1. L'imposta comunale sugli immobili non è deducibile agli effetti delle imposte erariali sui redditi.
2. Abrogato
3. Dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa si detraggono lire 270 mila, per ognuna delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci, assegnatari, rapportate, al periodo durante il quale sussiste la detta destinazione; la detrazione compete fino alla concorrenza dell'imposta relativa al reddito dell'unità immobiliare che concorre alla formazione del reddito complessivo.
4. Sono esclusi dall'imposta locale sui redditi i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, nonché i redditi agrari di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno effetto per i redditi prodotti dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1993 ovvero, per i soggetti all 'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, per quelli prodotti dal primo periodo di imposta successivo alla detta data.
6. Con effetto dal 1° gennaio 1993 è soppressa l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Tuttavia l'imposta continua ad essere dovuta nel caso in cui il presupposto di applicazione di essa si è verificato anteriormente alla predetta data; con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di effettuazione dei rimborsi eventualmente spettanti.
7. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili continua ad essere dovuta, con le aliquote massime e l'integrale acquisizione del relativo gettito al bilancio dello Stato, anche nel caso in cui il presupposto di applicazione di essa si verifica dal 1° gennaio 1993 fino al 1° gennaio 2003 limitatamente all'incremento di valore maturato fino al 31 dicembre 1992.
A tal fine:
a) il valore finale, da indicare nella dichiarazione è assunto in misura pari a quello dell'immobile alla data del 31 dicembre 1992 ovvero, in caso di utilizzazione edificatoria dell'area con fabbricato in corso di costruzione o ricostruzione alla predetta data, a quello dell'area alla data di inizio dei lavori di costruzione o ricostruzione;
b) gli scaglioni per la determinazione delle aliquote sono formati con riferimento al periodo preso a base per il calcolo dell'incremento di valore imponibile;
c) le spese di acquisto, di costruzione ed incrementative sono computabili solo se riferibili al periodo di cui alla lettera b).
8. Ai fini dell'accertamento dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili dovuta ai sensi del comma 7 non si applica la disposizione dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643. e successive modificazioni.
Art. 18 -
1. Per l'anno 1993 la delibera della Giunta comunale, con cui viene stabilita l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili ai sensi del comma 1 dell'articolo 6, deve essere adottata entro il 28 febbraio 1993.
Il versamento a saldo dell'imposta dovuta per l'anno 1993 deve essere effettuato dal 1° al 15 dicembre di tale anno.
2. Entro il 30 aprile 1993 ciascun comune è tenuto a comunicare al concessionario di cui all'articolo 10, comma 3, la misura dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili vigente sul proprio territorio per l'anno 1993, nonché la somma corrispondente alla media delle riscossioni nel triennio 1990/1992 per imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Sulla base di detta comunicazione il concessionario procede alla rideterminazione, ove occorra, dell'importo delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili calcolandolo sulla base dell'aliquota minima del 4 per mille e procede al versamento ad apposito capitolo dell'entrata statale dell'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare delle riscossioni così rideterminate e l'ammontare corrispondente alla media delle riscossioni nel triennio 1990/1992 per imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, nonché al versamento a favore del comune del residuo importo delle riscossioni. Le predette operazioni sono effettuate sulla prima rata di cui al comma 2 dell'articolo 10 e sul saldo di cui al comma 1 del presente articolo, computando la perdita per INVIM per metà sulla detta prima rata e per l'altra metà sul saldo. Le somme provenienti dalle ulteriori riscossioni sempre relative all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993 e calcolate sulla base dell'aliquota del 4 per mille, sono anch'esse versate dal concessionario all'entrata statale previa deduzione della quota parte della perdita per INVIM che non è stata detratta nelle precedenti operazioni. In assenza della comunicazione da parte del comune il concessionario procede al versamento all'entrata statale dell'intero ammontare delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993. La commissione spettante al concessionario ai sensi del comma 3 del predetto articolo 10 è a carico dell'ente a favore del quale le somme sono devolute. Al relativo onere per il bilancio dello Stato, valutato in lire 90 miliardi per il 1993, si provvede a carico del capitolo 3458 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo.
3. Per l'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, la liquidazione e la rettifica delle dichiarazioni, l'accertamento, l'irrogazione delle sanzioni e degli interessi, la riscossione delle somme conseguentemente dovute sono effettuati dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria dello Stato a norma delle disposizioni vigenti in materia di accertamento, riscossione e sanzioni agli effetti delle imposte erariali sui redditi; per tale anno 1993 i predetti uffici provvedono altresì agli adempimenti previsti nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11, relativi ai fabbricati di cui al comma 4 dell'articolo 5. Le somme riscosse per effetto di quanto disposto dal presente comma sono di spettanza dell'erario dello Stato e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria; se per l'anno 1993 è stata stabilita dal comune un'aliquota superiore a quella minima del 4 per mille, le dette somme sono calcolate sulla base dell'aliquota minima e la parte eccedente è devoluta in favore del comune che ha stabilito un'aliquota superiore a quella minima. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalità per l'acquisizione da parte degli uffici dell'Amministrazione finanziaria e del Ministero dell'interno dei dati ed elementi utili per l'esercizio di detta attività , anche ai fini della determinazione dei trasferimenti erariali per il 1994. Con lo stesso decreto sono, altresì, stabilite le modalità per l'effettuazione dei rimborsi spettanti ai contribuenti.
4. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, secondo periodo.
5. Per l'anno 1993, ai fini della determinazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 5, comma 2, si applica un moltiplicatore pari a cento per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C7 con esclusione delle categorie A/10 e C/1, pari a cinquanta per quelle classificate nel gruppo D e nella categoria A/10 e pari a trentaquattro per quelle classificate nella categoria C/1; resta fermo quanto disposto dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 24 novembre 1992, n. 455.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo non si applicano ai comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano.
OMISSIS
Art. 50 -
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a partire dal 1 gennaio 1993.
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