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Fiscali 2

Per calcolo interessi, rivalutazione monetaria o inflazione è possibile consultare il sito:

http://www.rivaluta.it/



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Ecco in dettaglio le novità di Unico PF 2012:


La cedolare secca da indicare nel quadro RB – Sono state aggiunte le sezioni I e II per inserire i dati relativi alla cedolare secca e optare per l’imposta sostitutiva del 21% o del 19 % sulle locazioni degli immobili ad uso abitativo. Inoltre, nasce il codice 16, per individuare gli immobili di interesse storico e/o artistico locati, il cui reddito è pari alla rendita determinata in base alla minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato.

Il 36% da indicare nei quadri RP e AC – Per usufruire della detrazione del 36% delle spese di ristrutturazione edilizia, i contribuenti, a seguito dell’abolizione dell’obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara, devono riportare nel quadro RP i dati catastali identificativi dell’immobile. Nel quadro AC, invece, vanno indicati i dati catastali identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali.

Nel quadro RM vanno indicati i fondi comuni di investimento immobiliare e le imposte sugli immobili e le attività finanziarie all’estero – Nasce la sezione XV, dedicata ai contribuenti che, detenendo alla data del 31 dicembre 2010 quote superiori al 5% di fondi comuni di investimento immobiliare, sono tenuti a corrispondere un’imposta sostitutiva di nuova istituzione. Arriva anche la sezione XVI per l’indicazione dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero e dell’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero, che dovrà essere compilata dai contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all’estero o che possiedono attività finanziarie all’estero.

Arriva il contributo di solidarietà - Va indicato nel modello, e in particolare nel nuovo quadro CS, anche il contributo di solidarietà previsto dalla manovra, cioè il prelievo del 3% sulla quota di reddito che supera i 300mila euro lordi annui.

Il modello per i redditi del 2011 apre alla novità introdotta dalla manovra correttiva (Dl 98/2011) in tema di cinque per mille. Questa quota dell’Irpef, infatti, dal prossimo anno potrà essere destinata anche al finanziamento delle attività che tutelano o promuovono i beni culturali e paesaggistici.

Anche i  quadri RN e Rs sono stati modificati per rispettare le nuove norme in materia di riporto delle perdite fiscali a seguito delle novità introdotte dal Dl 98 del 2011. Pertanto si distingue tra perdite a riporto limitato ( entro l’80 per cento del reddito) e perdite a compensazione integrale (formate nei primi tre anni). Per quanto riguarda perdite dei soggetti che scontano l’addizionale e la maggiorazione ai fini ires del 10,5 per cento (ci riferiamo alla robin tax ed alle società di comodo) occorre indicarli nei campi Rs44 e Rs45 essendo possibile effettuare anche compensazioni con il quadro Rq dell’ires amplificata. Per le società di comodo vi è anche una casella che occorre barrare nel caso abbiano avuto perdite per tre anni consecutivi e quindi siano considerate non operative nell’esercizio seguente, salvo cause di interpello disapplicativo. Il campo Rs43 dovrà invece esser utilizzato dalle imprese con fatturato sotto i 5 milioni di euro che intendono fruire del regime premiale ( riduzione alla metà delle sanzioni se si usano sistemi di pagamento tracciati).

Il quadro Rq dovrà invece essere utilizzato dalle società che hanno affrancato i maggiori valori di controllo di partecipazioni che corrispondono ad avviamento, marchi  o altri beni immateriali.

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Modello 730/2012 principali novità


Con il Provvedimento 16.1.2012, pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, è stato approvato il mod. 730/2012 relativo ai redditi 2011. La dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30.4.2012 se consegnata al sostituto d’imposta od entro il 31.5.2012 se consegnata ad un CAF o ad un professionista abilitato.

Nel Frontespizio è stata introdotta una nuova casella “Situazioni particolari” da

utilizzare per segnalare particolari condizioni emerse dopo la pubblicazione dei modelli sul

sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (analogamente a quanto già previsto nel mod. UNICO

2011).

L’utilizzo di tale casella dovrà quindi essere “attivato” dall’Agenzia delle Entrate con uno specifico

intervento.

Si evidenzia inoltre che, al fine di individuare il domicilio fiscale per l’attribuzione

dell’addizionale regionale e comunale, le istruzioni per la compilazione specificano ora che:

“i contribuenti residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella

cui anagrafe sono iscritti, quindi, il domicilio fiscale coincide generalmente con la

residenza anagrafica.

I soggetti non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito

o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.

L’amministrazione finanziaria può stabilire il domicilio fiscale del contribuente nel comune

dove lo stesso svolge in modo continuativo la principale attività. Quando concorrono

particolari circostanze l’amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne

faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da

quello di residenza”.

Nel quadro relativo ai “Familiari a carico” si evidenzia l’inserimento della nuova colonna 8

“Detrazione 100% affidamento figli” che va barrata nel caso in cui il genitore fruisce della

detrazione per figli a carico nella misura del 100%, sia nel caso di affidamento esclusivo che

di affidamento congiunto o condiviso dei figli.

In merito l’Agenzia rammenta che la detrazione spetta in mancanza di accordo, al genitore affidatario; nel caso di affidamento congiunto o condiviso, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori.

Quindi se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non

può fruire in tutto o in parte della detrazione per limiti di reddito, la stessa è assegnata per

intero all’altro genitore.

Per verificare lo status di “familiare a carico” ed in particolare il possesso di un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51, le istruzioni spiegano che va considerato anche il reddito da fabbricati assoggettato all’imposta sostitutiva del 21% o 19% a seguito dell’opzione per la “cedolare secca”.

QUADRO B – REDDITI DEI FABBRICATI

Si segnala l’introduzione della nuova colonna 5 “Codice canone” che deve essere compilata per gli immobili concessi in locazione. Nella colonna va riportato uno dei seguenti codici, in base alla percentuale del canone che deve essere indicata nella successiva colonna “6 – Canone di locazione” ai fini della tassazione:

Codice Percentuale canone annuo di locazione da indicare a col. 6

1 85% del canone annuo, previsto nei casi di tassazione ordinaria

2 75% del canone annuo, previsto nei casi di tassazione ordinaria se

l’immobile è ubicato a Venezia, isole della Giudecca, Murano e Burano

3 100% del canone annuo, previsto nei casi di tassazione sostituiva con la

cosi detta “cedolare secca” della nuova colonna 11 “Cedolare secca”, che va barrata per indicare l’assoggettamento

alla “cedolare secca”, sia nei casi in cui l’opzione è già stata espressa in sede di  registrazione del contratto (mod. 69 – siria) sia per i casi in cui la stessa è effettuata in sede di dichiarazione dei redditi  cioè i contratti scaduti o risolti volontariamente al 7.4.2011, contratti in corso al 7.4.2011 già registrati o prorogati con relativo pagamento già effettuato  ovvero contratti per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione.

Nei casi di opzione per la “cedolare secca” va compilata la Sezione II del quadro B  “Dati relativi ai contratti di locazione o di comodato” nella quale vanno riportati gli estremi di registrazione del contratto di locazione; della nuova colonna “Contratti non sup. 30 gg” nella citata Sezione II, da barrare nei casi in cui il contratto di locazione non sia stato registrato in quanto di durata non superiore a 30 giorni complessivi nell’anno.

In merito al reddito fondiario assoggettato alla “cedolare secca”, le istruzioni per la compilazione

rammentano che lo stesso, pur non concorrendo alla formazione del reddito complessivo IRPEF, oltre a rilevare per la determinazione della condizione di familiare fiscalmente a carico come sopra evidenziato, va considerato anche per il calcolo delle detrazioni spettanti per i carichi di famiglia, per le detrazioni d’imposta di cui all’art. 13, TUIR, per le detrazioni per canoni di locazione nonché, “in generale, per stabilire la spettanza o la misura di benefici, fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali;

Nel caso di omessa dichiarazione dello stesso ovvero di dichiarazione per un importo inferiore a quello effettivo, le sanzioni di cui all’art. 1, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 471/97 sono applicate in misura doppia.

ABITAZIONE PRINCIPALE IN PARTE LOCATA

Le istruzioni prevedono che se l’immobile adibito ad abitazione principale è in parte concesso il locazione:

− a col. 2 “Utilizzo” va indicato il codice “1”;

− a col. 5 “Codice canone” va indicato uno dei nuovi codici sopra riportati;

− a col. 6 “Canone di locazione” va riportato l’ammontare del canone come ordinariamente

previsto per le locazioni.

Se il locatore sceglie per l’applicazione della “cedolare secca” va inoltre barrata la casella di col. 11 “Cedolare secca” e va compilata la Sezione II del quadro RB con i dati relativi alla registrazione del contratto di locazione.

IMMOBILI STORICI LOCATI

Per gli immobili di interesse storico e/o artistico, per i quali rileva la minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è ubicato il fabbricato, anche nel caso in cui l’immobile è concesso in locazione, è istituito il nuovo codice “16” da indicare a col. 2 “Utilizzo”.

Con l’istituzione di tale nuovo codice sono quindi modificate le modalità di compilazione indicate dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 9.3.2011, n. 28/E Per l’immobile storico locato assoggettato a tassazione ordinaria, le istruzioni per la  compilazione specificano infatti che è necessario compilare il relativo rigo come segue:

- “Rendita” ⇒ rendita catastale calcolata in base alla minore tariffa d’estimo della zona

censuaria come previsto per detti immobili;

- “Utilizzo” ⇒ nuovo codice “16”;

- “Codice canone” ⇒ uno dei nuovi codici sopra riportati (“1”, “2” o “3”);

- “Canone di locazione”  ammontare del canone come ordinariamente previsto per le locazioni,

ancorché lo stesso sia ininfluente per la determinazione del reddito imponibile.

QUADRO C – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Nel quadro C si evidenzia  la conferma delle modalità di compilazione (obbligatoria o facoltativa) di rigo C5 per la gestione delle “Somme per incremento della produttività”, di importo non superiore a € 6.000, percepite nel 2011 dai lavoratori dipendenti del settore privato, che possono essere assoggettate all’imposta sostitutiva del 10%.

Per poter usufruire della “detassazione” il lavoratore dipendente deve aver conseguito nel 2010

un reddito di lavoro dipendente non superiore a € 40.000; la conferma della detrazione per il “Personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso” di cui alla sezione V del quadro C.

Il limite reddituale per beneficiare della detrazione è rimasto invariato (reddito di

lavoro dipendente 2010 non superiore a € 35.000) mentre l’importo massimo della riduzione d’imposta è stato fissato a € 141,90 (anziché € 149,50); l’introduzione, a rigo C5, delle nuove colonne 4 e 5 per la gestione delle indennità/maggiorazioni erogate ai lavoratori con attività lavorative in luoghi sempre diversi e variabili, delle indennità di volo e navigazione, ecc. di cui all’art. 51, comma 6, TUIR, che, a scelta del contribuente, possono essere assoggettate:

− a tassazione ordinaria, considerando imponibile solo il 50% dell’indennità;

− all’imposta sostitutiva del 10%, considerando imponibile l’intero importo dell’indennità;

l’istituzione della nuova “Sezione VI – Altri dati” costituita dal nuovo rigo “C15 – Dati contributo solidarietà” dovuto dai soggetti con reddito complessivo superiore a € 300.000 lordi, così come previsto dall’art. 2, comma 2, DL n. 138/2011 (Informativa SEAC 1.12.2011, n. 273 e 2.1.2012, n. 1). In particolare:

− a col. 1 va indicato l’importo evidenziato nel punto 133 del mod. CUD 2012 cioè  • per i dipendenti pubblici, il reddito di lavoro dipendente al netto della riduzione di cui all’art. 9, comma 2, DL n. 78/2010; • per i pensionati, il trattamento pensionistico al netto della riduzione di cui all’art. 18

− a col. 2 va indicato l’importo riportato nel punto 135 del mod. CUD 2012 ossia l’ammontare  del contributo di solidarietà trattenuto dal sostituto d’imposta.

L’ammontare del contributo dovuto è successivamente quantificato nel mod. 730-3.

QUADRO D – ALTRI REDDITI

Per quanto riguarda la compilazione, invece, a rigo D2 “Altri redditi di capitale” si evidenzia  l’introduzione del nuovo codice “8” da utilizzare in caso di redditi imputati per trasparenza da fondi immobiliari diversi da quelli di cui all’art. 32, comma 3, DL n. 78/2010, se il percipiente è un soggetto diverso da quelli di cui al citato comma 3 e possiede una partecipazione in misura superiore al 5% del patrimonio del fondo.

QUADRO E – ONERI E SPESE

Nel quadro “E – Oneri e spese” si evidenzia che:

• nella “Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19%” non sono più presenti gli specifici righi per le “Spese per intermediazione immobiliare” e per le “Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede” in quanto le stesse vanno ora riportate nei righi da E17 a E19 “Altre spese”, rispettivamente con il codice “17” e “18”.

In merito si rammenta che l’art. 16, Legge n. 217/2011, c.d. “Comunitaria 2010”, ha riconosciuto la detrazione in esame anche per i canoni relativi ai contratti di locazione stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso un’Università di uno Stato UE o aderente allo SEE;

• con riferimento alla detrazione per “Spese funebri” di rigo E14, le istruzioni prevedono ora che  tali spese possono essere sostenute per il decesso, oltre che di un familiare di cui all’art. 433,

C.c., anche di un soggetto affiliato o affidato. È inoltre specificato che, in caso di più eventi,

per ciascun decesso va utilizzato un modulo. L’importo di tale campo, quindi, non può mai essere superiore a € 1.549,37;

• a rigo E16 “Spese per attività sportive praticate dai ragazzi” è aggiunto un nuovo campo al fine di gestire i casi in cui la spesa è sostenuta per più di un ragazzo. In particolare, è ora disposto che se la spesa è relativa:

− ad 1 solo ragazzo, l’importo (nel limite di € 210) va indicato a col. 1;

− a 2 ragazzi, l’importo corrispondente a ciascuno (nel limite di € 210) va indicato

separatamente a col. 1 e a col. 2;

− a 3 o più ragazzi è necessario compilare un ulteriore modulo;

IF 24.01.2012 n. 020 – pagina 6 di 8

• la Sezione III riservata all’esposizione delle spese per le quali spetta la detrazione del 36%, a seguito della soppressione dell’invio della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara a decorrere dal 14.5.2011, è ora costituita da 2 parti:

⇒ la Sezione III A nella quale vanno riportati i consueti dati richiesti per la determinazione della

detrazione spettante (anno, spesa, rate, ecc.).

In tale Sezione è aggiunta la nuova colonna 10 “N. d’ordine immobile” nella quale attribuire un numero all’immobile oggetto di lavori iniziati nel 2011, per il quale va compilata anche la nuova Sezione III B;

⇒ la nuova Sezione III B nella quale vanno riportati i “Dati catastali identificativi degli

immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36%”, ossia le “ulteriori” informazioni da fornire in dichiarazione dopo la soppressione della comunicazione di inizio lavori.

La nuova colonna 10 della Sezione III A e la nuova Sezione III B vanno compilate per tutti i lavori iniziati nel 2011 tenendo presente che, se i lavori sono iniziati:

− prima del 14.5.2011, nella Sezione III B va barrata soltanto la cesella “C.O.Pescara /

Condominio” (i restanti campi non vanno compilati). In tali casi, infatti, vigeva ancora l’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori e quindi l’Amministrazione finanziaria possiede già i dati catastali identificativi dell’immobile oggetto dei lavori agevolati;

− dal 14.5.2011, la Sezione III B va compilata in tutte le sue parti in quanto devono essere forniti tutti i dati richiesti;

• è stata soppressa la Sezione riservata alle “Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 20%” nella quale andavano riportate le spese per la sostituzione di frigoriferi e congelatori e per l’acquisto di motori a elevata efficienza e di variatori di velocità, in quanto tale detrazione non è più riconosciuta.

Con riferimento alle rate ancora spettanti per le spese sostenute nel 2009 per l’acquisto di mobili, elettrodomestici, computer e TV di immobili ristrutturati, nella Sezione VI “Dati per fruire di altre detrazioni d’imposta” è stato instituito il nuovo rigo E82.

QUADRO F – ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE ED ALTRI DATI

Nel quadro F si evidenzia:

• l’introduzione, nelle Sezioni I e V, di nuovi campi per l’esposizione dei versamenti degli acconti 2011 e 2012 della “cedolare secca” (effettuati nel 2011, che si intende non effettuare o effettuare in misura inferiore nel 2012) analogamente a quanto previsto per gli acconti IRPEF;

• l’introduzione, nella Sezione I, dei nuovi campi “Eccedenza acconto IRPEF compensata nel mod. F24” e “Eccedenza acconto cedolare secca compensata nel mod. F24” riservati ai soggetti che lo scorso novembre hanno versato l’acconto 2011 nella misura del 99% (85% per la cedolare secca) anziché dell’82% (68% per la cedolare secca) ed hanno utilizzato nel mod.

F24 il conseguente credito d’imposta maturato;

• l’istituzione, nella Sezione IV “Ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali”, di nuovi codici per individuare specifici casi di sospensione dei versamenti nonché di 2 nuove colonne per evidenziare l’eventuale sospensione di quanto dovuto a titolo di “cedolare secca” o di “contributo di solidarietà”.

In particolare nella casella 1 di rigo F5 è possibile indicare uno dei seguenti codici:

Codice Evento 1 per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l’art. 20, comma 2, Legge n. 44/99, ha

disposto la proroga di 3 anni dei termini per gli adempimenti fiscali ricadenti entro 1 anno dalla

data dell’evento lesivo; 2 per i contribuenti interessati dalle alluvioni verificatesi in Veneto dal 31.10 al 2.11.2010, per i quali il Decreto 1.12.2010 ha previsto la sospensione dal 31.10 al 20.12.2010 dei versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo. Detti termini sono stati successivamente prorogati al 30.6.2011 dal DL 29.12.2010, n. 225; 3 per i contribuenti, residenti alla data del 12.2.2011 nel Comune di Lampedusa e Linosa, interessati dall’emergenza umanitaria legata all’afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l’OPCM 16.6.2011, n. 3947 ha previsto la sospensione dal 16.6.2011 al 30.6.2012 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo; 4 per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali;5 per i contribuenti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi a ottobre 2011 nelle province di La Spezia e Massa Carrara a favore dei quali l’art. 29, comma 15, DL n. 216/2011 ha previsto la proroga al 16.7.2012 dei termini per gli adempimenti e versamenti tributari in scadenza dall’1.10.2011 al 30.6.2012. Con apposita Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno individuati i soggetti che possono fruire dell’agevolazione; 6 per i contribuenti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 4.11 all’8.11.2011 in provincia di Genova, a favore dei quali l’art. 29, comma 15, DL n. 216/2011 ha previsto la proroga al 16.7.2012 dei termini per gli adempimenti e versamenti tributari che scadono dal 4.11.2011 al 30.6.2012. Con apposita Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno stabiliti individuati i soggetti che possono fruire dell’agevolazione;

• l’introduzione, nella Sezione VI “Soglie di esenzione addizionale comunale”, dei nuovi campi “Esenzione totale saldo 2011” e “Esenzione totale acconto 2012”, da barrare nei casi in cui è riconosciuta un’esenzione non collegata al reddito imponibile;

l’introduzione, nella Sezione VIII “Altri dati”, del nuovo rigo F13 “Pignoramento presso terzi” nel quale riportare le ritenute subite per redditi percepiti tramite la procedura di pignoramento presso terzi. In merito, come previsto dall’Agenzia delle Entrate nel Provvedimento 3.3.2010, n. 34755 e nella Circolare 2.3.2011, n. 8/E, le istruzioni per la compilazione rammentano che “il creditore pignoratizio … è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi i redditi percepiti e le ritenute subite da parte del terzo erogatore anche se si tratta di redditi assoggettati a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva. … Le ritenute subite possono essere scomputate dall’imposta risultante dalla dichiarazione”.

QUADRO G – CREDITI D’IMPOSTA

Nel quadro G si evidenzia l’inserimento a rigo G3 e a rigo G8 del nuovo campo “Residuo precedente dichiarazione”, nel quale evidenziare il credito d’imposta relativo, rispettivamente, al reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione e all’attività di mediazione che non ha trovato capienza nell’imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata lo scorso anno (mod. 730/UNICO 2011);

QUADRO I – IMU

Nel quadro I è possibile indicare la volontà di effettuare il versamento dell’IMU dovuta per il 2012 utilizzando (l’intero importo o una parte) del credito risultante dalla dichiarazione, analogamente a quanto previsto in passato per l’ICI.

MOD. 730-1 – DESTINAZIONE DEL 5‰

Nella Sezione “Scelta per la destinazione del cinque per mille dell’IRPEF” del mod. 730-1 è inserita una nuova casella per consentire, in attuazione di quanto disposto dal DL n. 98/2011, la destinazione di tale quota al “Sostegno alle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici”.

fonte:Studio Pagliuca-Brescia

FISCO, LE NUOVE REGOLE DAL GENNAIO 2011

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RAVVEDIMENTO OPEROSO


Il Ravvedimento operoso, regolamentato per la prima volta dall'art. 14 della L. 29 dicembre 1990, n. 408, e successivamente disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, è un istituto giuridico finalizzato al ripristino della legalità violata in ambito amministrativo tributario.
Per il tramite del ravvedimento il contribuente può spontaneamente regolarizzare errori o illeciti fiscali, versando entro il termine prescritto il tributo non pagato, una sanzione stabilita in misura ridotta e gli interessi, calcolati giorno per giorno sul tributo non pagato al tasso legale, che dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 era pari al 3% in ragione d'anno, dal 1º gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 pari all'1% in ragione d'anno, dal 1º gennaio 2011 all'1,5% in ragione d'anno.

Metodologia di calcolo del Ravvedimento Operoso


L'entità della sanzione varia in base alla tempestività del ravvedimento e del tipo di violazione. Dati aggiornati con il D.L. n. 185/2008, conv. in legge n. 2/2009, e con la successiva variazione prevista dalla Legge Finanziaria per il 2011, per le violazioni commesse a decorrere dal 1º febbraio 2011:

Ravvedimento "sprint" o ravvedimento "mini"


Il decreto Legge 98/2011 ("manovra d'estate") ha istituito la possibilità di usufruire del c.d. ravvedimento sprint, in base al quale la sanzione minima viene ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo nel versamento, fino a 14 giorni dopo la scadenza. Di conseguenza per ogni giorno di ritardo, se la sanzione per l'omesso versamento è il 30%, si pagherà lo 0,2% di sanzione. Dopo il 14º al 30º giorno di ritardo, si torna a pagare la sanzione per il ravvedimento breve.

Ravvedimento breve


I versamenti effettuati con ritardo non superiore a trenta giorni sono assoggettati a una sanzione corrispondente a:

   1/12 del 30% (corrispondente al 2,5%) dell'ammontare dell'imposta oggetto del ravvedimento, oltre agli interessi calcolati al tasso legale pro tempore vigente.

Per le violazioni commesse dopo il 1º febbraio 2011, la Legge Finanziaria per il 2011 ha stabilito che la sanzione salga a 1/10 del minimo (ossia al 3%)


Ravvedimento lungo


I versamenti effettuati con ritardo superiore a trenta giorni, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione (ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno), sono assoggettati a una sanzione corrispondente a:

   1/10 del 30% (corrispondente al 3%) dell'ammontare dell'imposta oggetto del ravvedimento, oltre agli interessi calcolati al tasso legale pro tempore vigente.

Per le violazioni commesse dopo il 1º febbraio 2011, la Legge Finanziaria per il 2011 ha stabilito che la sanzione salga a 1/8 del minimo (ossia al 3,75%)



Ambito di applicazione del Ravvedimento Operoso


Contrariamente a quanto disciplinato dalla L. 408/1990, che prevedeva l'applicazione dell'istituto del ravvedimento solo nell'ambito delle imposte dirette e dell’IVA, in base al D. Lgs. n. 472/1997 il ravvedimento operoso è applicabile a tutti i tributi.

In base all'art. 13, 1° comma, D. Lgs. n. 472/1997, il contribuente non può avvalersi del ravvedimento operoso quando:

   La violazione è già stata constatata dall'Amministrazione finanziaria;
   Sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche;
   Sono iniziate altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati hanno avuto formale conoscenza.

Relativamente al primo punto è stato precisato, nella C.M. 10/17/1998, n. 180/E, che deve ritenersi consentito il ravvedimento quando, quantunque la violazione sia stata constatata dall'ufficio accertatore, la constatazione non è stata portata a conoscenza del trasgressore mediante formale notifica.

Con riferimento al D.L. n. 185/2008 cambia anche il metodo di calcolo relativo alla sanzione prevista per l'omissione della dichiarazione IVA. Viene infatti ridotta a 1/12 (un dodicesimo) del minimo (30%) se la dichiarazione viene presentata con ritardo non superiore a 90 (novanta) giorni ovvero a un dodicesimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia IVA, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.

Nella pratica, e assumendo come ipotesi quella di violazione relativa all'omesso versamento di imposta, l'effettuazione dello stesso dopo la scadenza costerà in termini di sanzioni, laddove la sanatoria intervenga nei 30 giorni successivi alla predetta scadenza, un importo pari al 2.5% dell'imposta stessa in luogo del previgente 3,75%. Peraltro, in caso di sanatoria entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, la sanzione sarà del 3%. Ulteriore esempio può essere quello del ravvedimento operoso effettuato per integrare una dichiarazione originariamente infedele. In questo caso l'imposta sarà gravata di un ulteriore 10% a titolo di sanzione in luogo del 20% previgente.



Scarica il modello qui ---------->

 

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DETRAZIONE SPESE MEDICHE: NON PIU’ NECESSARIA LA RICETTA.


Con la Risoluzione n. 10/E del 17 Febbraio 2010 l’Agenzia delle Entrate risponde ad un quesito posto da un Dottore Commercialista tramite il proprio ordine professionale in tema di documentazione necessaria al fine di poter detrarre le spese mediche in sede di determinazione delle imposte sul reddito delle persone fisiche.

Gli artt. 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), del TUIR, come modificati dall’art. 1, comma 28, lettera a) e lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispongono che ai fini, rispettivamente, della deduzione e della detrazione “la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario”.

L’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che in seguito dell’introduzione dei nuovi, e più stringenti, obblighi concernenti la certificazione delle spese sostenute per l’acquisto di medicinali, si deve ritenere che non sia più necessario conservare la prescrizione medica poiché la natura e la qualità del prodotto acquistato si  evincono dalla dicitura “farmaco” o “medicinale” e dalla denominazione o codice dello stesso riportate nei documenti di spesa rilasciati dalle farmacie.

Ne consegue che, anche per i ticket, il contribuente non è più obbligato a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base.

L’Agenzia delle Entrate, nella richiamata risoluzione, ritiene non sia possibile ottenere la detrazione o la deduzione con uno scontrino senza le indicazioni richieste dalla legge neppure qualora il contribuente sia in grado di dimostrare, con altra documentazione, la natura di farmaco del prodotto acquistato.

E’ confermata, inoltre, la spettanza del beneficio fiscale per i prodotti omeopatici.

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